STATUTO
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE.
E’ costituita a norma dell’art.36 C.C. e della legge 266/’91, un’Organizzazione di volontariato avente denominazione “AMOC Associazione ONLUS Malati Oncologici Colon” brevemente “AMOC ONLUS”.
ARTICOLO 2 – SEDE.
L’associazione ha la sua sede legale in Roma Via Francesco Pacelli n.14, scala A, int.3 e potrà istituire sedi e uffici secondari anche altrove.
ARTICOLO 3 – SCOPI.
L’Associazione non ha scopo di lucro e si pone come esclusivo perseguimento quello della finalità di solidarietà sociale. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici.
L’Associazione ha per scopo:
- promuovere la prevenzione;
- promuovere programmi di ricerca
- assistere i pazienti e collaborare con gli Istituti di cura per agevolarne il rapporto
- attuare iniziative di diffusione dei risultati della ricerca per i malati di tumore del colon-retto;
- gestire attività e programmi di formazione relativi ad assistenza medica, legale, fiscale ai malati oncologici, loro familiari ed operatori volontari o professionali, realizzati anche con l’ausilio di Enti pubblici e privati;
- fornire informazione sui servizi delle Strutture sanitarie ed in particolare sulle terapie, sulle possibilità di cura, ecc;
- sostenere, secondo le capacità dell’Associazione, le persone affette da neoplasie che si trovano in situazioni di particolare disagio.
L’Associazione inoltre ricercherà e promuoverà l’intesa con le Associazioni degli utenti, gli Organismi scientifici nazionali ed internazionali istituzionalmente coinvolti e con tutti gli altri soggetti collettivi, pubblici e privati.
Svolgerà l’attività di promozione anche tramite l’edizione di pubblicazioni, sempre nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di stampa e di editoria e da distribuire prevalentemente ai propri Associati.
ARTICOLO 4 – DIVIETI E OBBLIGHI.
Alla Associazione è fatto espresso divieto di:
a. svolgere altre attività al di fuori di quelle statutarie previste ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse;
b. procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
c. di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, bensì soltanto per la realizzazione delle attività statutarie.
Alla Associazione è fatto espresso obbligo di:
d. devolvere il proprio patrimonio per scioglimento ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore;
e. redigere il bilancio o rendiconto annuale da cui devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
f. garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo senza limiti temporali e con diritto di voto per gli Associati maggiori di età;
g. utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
ARTICOLO 5 – ASSOCIATI – QUOTE.
All’Associazione possono aderire, oltre agli Associati Fondatori, tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che condividono le finalità del presente Statuto e che sono in grado di partecipare al conseguimento degli scopi sociali.
Chi vuole aderire alla Associazione deve:
a) presentare apposita domanda scritta al Comitato Direttivo indicando le proprie generalità.
b) versare le quote di ammissione entro trenta giorni dalla data di accoglimento della relativa domanda e i contributi annuali eventualmente deliberati dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo.
I Soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza dell’Associazione.
I Soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli Organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’Assemblea. I Soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli Organi sociali e ad essi Soci consensualmente assegnata.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo con voto insindacabile.
Gli associati si suddividono in Fondatori, Onorari, Ordinari, Sostenitori e Solidali
Sono Associati Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
Sono Associati Onorari quelli considerati tali dall’Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo, scelti tra le persone esterne all’Associazione che si sono particolarmente distinte nel perseguimento degli scopi della stessa.
Sono Associati Ordinari coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi all’Associazione. Come tali partecipano attivamente alla vita dell’Associazione e devono risultare in regola con i versamenti deliberati.
Sono Soci Sostenitori coloro che aderiscono all’Associazione pagando una quota superiore alla quota associativa ordinaria, e coloro che forniscono un contributo finanziario di entità significativa. Partecipano a tutte le attività dell’Associazione con diritto di voto.
Sono Soci Solidali coloro che non rientrano nelle categorie sopradescritte, ma sono interessati ai fini e alle attività dell’Associazione, senza diritto di voto. Sono tenuti a versare una quota minima il cui ammontare sarà stabilito dall’Associazione in sede assembleare di approvazione del consuntivo.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rimborsabili.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
ARTICOLO 6 – CARICHE SOCIALI.
Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote sociali con un’anzianità associativa continuativa di almeno due anni. Le dimissioni da cariche sociali dovranno essere date per iscritto e non avranno effetto che dal momento del ricevimento da parte dell’Organo di cui fa parte il dimissionario. I Membri degli Organi elettivi che senza giustificato motivo non partecipano ad almeno tre riunioni consecutive degli Organi di cui fanno parte possono essere dichiarati decaduti dalla carica da parte della maggioranza degli altri componenti dell’Organo. Le cariche sociali non danno diritto a corrispettivo, tranne, se eventualmente così deliberato, ad un rimborso delle spese nei limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo.
ARTICOLO 7 – PATRIMONIO.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che comunque le pervengano, per acquisti, donazioni, legati, successioni ovvero dalle somme accantonate a qualsiasi titolo.
ARTICOLO 8 – ENTRATE.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
– dall’ammontare dei contributi ordinari e/o volontari dagli Associati versati all’Associazione. Il contributo annuo deve essere versato entro il trentuno maggio di ciascun anno, mentre i versamenti di eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea saranno effettuati con le modalità e nei termini che verranno di volta in volta stabiliti;
– dai proventi derivanti da atti di liberalità da chiunque erogati.
L’Associazione trae le sue risorse economiche, sia per il suo funzionamento che per lo svolgimento della sua attività, da:
a) quote associative degli Associati;
b) contributi annuali e straordinari degli Associati questi ultimi quando deliberati;
c) contributi di privati;
d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche;
e) contributi di Organismi internazionali;
f) donazioni e lasciti testamentari;
g) rimborsi derivanti da convenzioni;
h) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali e/o occasionali, comunque sempre inferiori alla somma delle entrate istituzionali;
i) ogni altro tipo di entrate che non derivino da attività commerciale.
L’Associazione è tenuta alla conservazione della documentazione relativa alle entrate, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
L’Associazione potrà acquistare anche beni mobili registrati e beni immobili che rimarranno intestati ad essa. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli artt.2659 e 2660 del Codice Civile. In ogni caso gli acquisti devono essere finalizzati allo svolgimento dell’attività della Organizzazione ed i beni ricevuti per donazione o lascito testamentario, unitamente alle relative rendite, devono essere destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità statutarie.
ARTICOLO 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio si perde:
- per recesso dell’associato;
- per mancato versamento delle quote stabilite dall’Assemblea entro il 31 maggio di ogni anno;
- per cessazione dell’attività dell’Associazione;
- per il mancato rispetto delle norme statutarie.
Il socio che intenda recedere dall’Associazione deve darne comunicazione tramite lettera raccomandata inviata al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello in cui il Consiglio direttivo ha ricevuta la notifica della volontà di recesso.
Il Comitato Direttivo può deliberare l’esclusione degli Associati per i seguenti motivi:
a. indegnità morale;
b. inosservanza dello Statuto;
c. inottemperanza alle deliberazioni degli Organi sociali;
d. assunzione di comportamenti incompatibili con il prestigio ed il buon nome dell’Associazione, ovvero contrastanti con gli scopi dell’Associazione stessa.
L’Assemblea può deliberare l’esclusione degli Associati Onorari per i motivi di cui alla precedente lettera d.
Il provvedimento di esclusione deve essere notificato al socio escluso entro trenta giorni dalla delibera dell’Assemblea e deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione può proporre ricorso all’autorità giudiziaria ex art. 24 del codice civile.
Gli Associati Fondatori non possono essere esclusi dall’Associazione se non dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi più uno degli aventi diritto al voto, per gli stessi motivi di cui al secondo comma del presente articolo.
L’eventuale ricorso a pena di decadenza deve essere proposto nei modi e termini previsti dalla legislazione vigente tempo per tempo.
ARTICOLO 10 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE.
Gli Organi dell’Associazione sono:
a. l’Assemblea;
b. il Comitato Direttivo.
ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA –
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente su delibera del Comitato Direttivo oppure su richiesta scritta di almeno un quinto degli Associati.
Per la validità dell’Assemblea in prima convocazione deve essere presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che potrà tenersi solo se decorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l’Assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei presenti, in proprio o per delega aventi diritto al voto. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre delega.
Le deliberazioni saranno validamente assunte ove approvate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede l’Assemblea.
L’Assemblea è convocata entro il giorno 30 (trenta) luglio di ogni anno presso la sede dell’Associazione, o in altra sede purché in uno dei Comuni ricompresi nell’ambito territoriale della Regione Lazio tramite avviso contenente il giorno, il luogo e l’ora per la convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare recapitato agli Associati, almeno otto giorni prima dell’adunanza, all’indirizzo dichiarato al momento della richiesta di adesione o a quello indicato successivamente per iscritto dal singolo Associato. La convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria può avvenire mediante pubblicazione sul proprio sito internet o con esposizione dell’avviso presso la sede sociale e operativa, o fax o e-mail o sms o su organi di stampa. In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata anche un giorno prima a mezzo fax o e-mail ovvero mediante pubblicazione sul proprio sito internet. Ferme restando le regole di cui sopra, quando l’Associazione si doterà di un proprio Organo di stampa, sullo stesso saranno pubblicate tutte le informazioni necessarie.
L’Assemblea ordinaria:
- elegge ogni quattro anni il Comitato Direttivo;
- approva annualmente la relazione del Presidente;
- stabilisce le quote associative per ogni categoria di Soci;
- approva annualmente il bilancio consuntivo dell’Associazione per l’esercizio precedente, compreso tra il giorno 1 (uno) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno;
- approva annualmente il bilancio preventivo dell’Associazione, sentita la relazione del Presidente;
- delibera l’inizio generale delle attività dell’Associazione nell’ambito dello scopo sociale;
- delibera su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, non potendo validamente deliberare su altri;
L’Assemblea straordinaria:
- L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all’atto costitutivo e allo Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione, sull’eventuale devoluzione del patrimonio secondo le norme di legge e del presente Statuto, nonché su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.
- Per la validità delle deliberazioni è richiesta in prima convocazione la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti gli Associati purché in regola col pagamento della quota annuale di iscrizione; gli Associati Onorari e Solidali non hanno diritto al voto.
Gli Associati assenti possono delegare un altro Associato o persona estranea all’Associazione a rappresentarli nelle votazioni assembleari, purché la delega sia conferita per iscritto, fino ad un massimo di tre Associati aventi diritto al voto.
ARTICOLO 12 – COMITATO DIRETTIVO.
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente ovvero dalla maggioranza dei suoi Membri;
Le riunioni del Comitato sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi Membri.
Il suddetto Organo sociale è in grado di deliberare validamente anche in assenza di convocazione, se siano presenti tutti i suoi Membri;
se gli assenti abbiano comunicato per iscritto di essere impossibilitati a intervenire,le deliberazioni vanno assunte, in ogni caso, con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Comitato Direttivo resta in carica per quattro anni ed è composto di un numero dispari variabile da un minimo di tre a un massimo di ventuno Membri, secondo la deliberazione di nomina; tra i Membri sono compresi il Presidente ed il Vice Presidente. I Membri devono essere Associati e sono rieleggibili, potendo essere revocati prima della scadenza del mandato dall’Assemblea soltanto per giusta causa.
Il Comitato Direttivo:
– elegge il Presidente e il Vice Presidente tra gli eletti al Comitato Direttivo;
– provvede all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea.
– provvede alle attività per la gestione ordinaria dello Statuto.
ARTICOLO 13 – PRESIDENTE.
Il Presidente:
– rappresenta legalmente l’Associazione con firma singola;
– presiede l’Assemblea e il Comitato Direttivo;
– rappresenta in giudizio l’Associazione;
– può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali ed effettuarvi versamenti direttamente o attraverso delega ad altra persona; i prelievi, invece, potranno essere da lui effettuati direttamente;
– adempie ad ogni funzione delegatagli dal Comitato Direttivo e ad ogni mandato affidatogli dall’Assemblea, nonché ad ogni attribuzione prevista dallo Statuto.
In caso di sua assenza o impedimento, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.
ARTICOLO 14 – ORGANI PERIFERICI.
Il Comitato Direttivo può autorizzare la costituzione tra gli Associati di sezioni locali (circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali) su istanza degli Associati interessati e previa disamina dei loro strumenti organizzativi, compresi quelli concernenti l’individuazione degli Organi rappresentativi locali, che deve essere comunque ispirata al principio democratico e maggioritario.
ARTICOLO 15 – RIUNIONI: COMITATO DIRETTIVO, ASSEMBLEA.
Ogni riunione degli Organi sociali deve essere verbalizzata da un Segretario, all’uopo nominato dal Presidente dell’Organo, che controfirma il verbale e ne dà lettura alla successiva adunanza dell’Organo medesimo, che approva il verbale così redatto.
ARTICOLO 16 – COLLABORAZIONI.
L’Associazione, con deliberazione del Comitato Direttivo, può collaborare con Enti ed Organismi nazionali ed internazionali per il raggiungimento dell’oggetto.
ARTICOLO 17 – SCIOGLIMENTO.
Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
TRIBUTI – SPESE – AGEVOLAZIONI FISCALI.
L’Associazione rimborserà le spese del presente atto, sua registrazione ed ogni altra relativa e dipendente a coloro che le avranno anticipate.
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo e sconta l’imposta fissa di registro ai sensi degli articoli 27 bis Tabella allegata al D.P.R. n.642/1972 e 11 bis Tariffa-Parte Prima D.P.R. n.131/1986 come introdotti rispettivamente dagli artt.17 e 22 del citato D. Lg.vo n.460/1997.
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Il presente Statuto è modificativo del precedente, registrato in data 10/01/2007 Serie 3 al n°187 presso l’Agenzia delle Entrate Uff. di Roma 7.
Roma,14 luglio 2010
Firmato:
Il Presidente
Roberta Letizia

